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COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO DAL 04/10/2022

Roberta Monari • set 07, 2022

NOVITA' FORMAZIONE ANTINCENDIO

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:
• Livello 1 (ex Rischio basso) • Livello 2 (ex Rischio medio) • Livello 3 (ex Rischio alto)


METODOLOGIE DIDATTICHE

Il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula). Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.


NOVITÀ FORMAZIONE ANTINCENDIO: DURATA E PERIODICITÀ

Di seguito si riporta la durata dei corsi per addetti antincendio, i quali dovranno essere aggiornati ogni 5 anni:


Formazione addetti antincendio aziende livello 1

• corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)

• corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)


Formazione addetti antincendio aziende livello 2

• corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
• corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)


Formazione addetti antincendio aziende livello 3

• corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)

• corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)


COSA SUCCEDE AI CORSI SVOLTI CON LE VECCHIE MODALITÀ?

Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.


Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi. Inoltre, per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.


Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.


Sarà a breve disponibile sul sito web di RM Consulting e sulle relative pagine facebook (RM Consulting) e instagram (rm_consulting2020) il calendario delle sessioni formative antincendio previste entro fine 2022.


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