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AMBIENTI DI LAVORO: GREEN PASS RAFFORZATO E GESTIONE DEL CONTROLLO DEGLI OVER 50

Roberta Monari • feb 02, 2022

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE CON IL DPCM 21 GENNAIO 2022

Con il DPCM 21 gennaio 2022 dal 1° febbraio è fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali di esibire il green pass base; dal 15 febbraio il green pass rafforzato (ottenuto tramite vaccinazione o guarigione) è esteso a lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età per l’accesso ai luoghi di lavoro (compresi dunque fornitori e dipendenti di fornitori).


L’obbligo vaccinale per coloro i quali abbiano già compiuto 50 anni di età o li compiano in data successiva all’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL) diventa vigente dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022.


Anche in questo caso, i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Nei giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, inoltre tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.


Sanzioni amministrative: il lavoratore che non possiede o non esibisce, per l’accesso ai luoghi di lavoro, il green pass, è punito con sanzione da € 600,00 a € 1500,00, raddoppiata in caso di recidiva. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da € 400,00 a € 1000,00, raddoppiata in caso di recidiva e in caso di violazione dell’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni o che li compiono dopo l’8 gennaio 2022 è prevista una sanzione amministrativa di € 100,00.


Il controllo dei lavoratori e fornitori under 50 dovrà essere svolto verificando il green pass base, il controllo dei lavoratori e fornitori over 50, dovrà invece essere svolto verificando il green pass rafforzato. 


I delegati al controllo dovranno essere portati a conoscenza dei nominativi dei dipendenti over 50: a tal proposito si potranno concordare, a seconda delle diverse esigenze, l’utilizzo di un database consultabile da sistema informativo costantemente aggiornato, oppure la consegna di uno stampato che contenga tali informazioni. Le lettere di designazione dei delegati al controllo, così come le loro istruzioni scritte andranno pertanto aggiornate e riconsegnate.


Anche l’informativa ai soggetti interessati va aggiornata, in quanto cambiano in parte le modalità di controllo con l’introduzione del green pass rafforzato.


Nel caso in cui a tal scopo (ossia per effettuare i controlli) si utilizzi un totem, occorrerà riprogrammare le macchine per consentire il doppio controllo.


Il green pass è oggi revocabile e quindi diventa molto importante effettuare quotidianamente gli aggiornamenti della app Verifica C19 sui dispositivi adibiti al controllo; per consentire di scaricare l’elenco dei certificati revocati, è quindi importante utilizzare sistemi informatici di proprietà del datore di lavoro, adeguatamente aggiornati ed utilizzati solo per questo scopo.


Nel caso in cui tali controlli siano affidati a società terze (es. fornitori di totem o società di vigilanza) questi dovranno essere designati, ai sensi dell’art. 28 del gdpr, responsabili del trattamento.


Infine, per quanto riguarda la libertà di scelta dei lavoratori di consegnare al datore di lavoro copia del proprio green pass, al fine di evitare il controllo del green pass, il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente autorizzato questa possibilità, che deve però essere una libera scelta del singolo lavoratore e non può essere una imposizione dell’azienda. Il datore di lavoro resta comunque obbligato ad effettuare una regolare verifica sulla perdurante validità del certificato verde (green pass), mediante lettura del QR code della copia in suo possesso, attraverso l’app Verifica C19.


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