IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Roberta Monari • 18 giugno 2025

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: LE PRINCIPALI NOVITA'

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025

Ecco di seguito le principali novità


FORMAZIONE LAVORATORI


Non sono state apportate modifiche rispetto a quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni precedente. Il lavoratore deve ricere idonea formazione conforme al D.lgs. 81/08 ed Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione e comunque prima di essere assegnato a mansioni che comportano rischi, inoltre la formazione deve avvenire in orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico del lavoratore.


La formazione generale dei lavoratori resta di 4 ore complessive, indipendentemente dalla classe di rischio aziendale.


La formazione specifica resta di 4 ore complessive per i lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso.


La formazione specifica resta di 8 ore complessive, per i lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio.


La formazione specifica resta di 12 ore complessive, per i lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto.


Rimane valido il principio secondo cui i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza (anche solo saltuaria), nei reparti produttivi/logistica, ossia coloro che hanno solo ruolo impiegatizio e svolgono attività a video terminale, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.


Anche per l’aggiornamento della formazione lavoratori non ci sono variazioni, va svolto con periodicità quinquennale per una durata minima di 6 ore complessive, indipendentemente dalla classe di rischio.


Il test di verifica finale è obbligatorio, mediante test o colloquio:

1)      Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno 3 risposte alternative.

2)      L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.

 

FORMAZIONE PREPOSTI


La formazione dei preposti è un corso integrativo, accessibile solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica come lavoratore.


La durata del corso formativo preposti è variata: si è passati ad un minimo di 12 ore (nel precedente Accordo 21/12/11 le ore minime di formazione erano 8), questo corso inoltre non può essere erogato in modalità e-learning.


Il test di verifica finale è obbligatorio, mediante test o colloquio:

1)      Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno 3 risposte alternative.

2)      L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.


L’aggiornamento della formazione è stato portato a cadenza biennale (nel precedente Accordo 21/12/11 era quinquennale) per una durata minima di 6 ore.


Il test di verifica finale del corso di aggiornamento è obbligatorio, mediante test o colloquio:

1)      Il test dovrà avere almeno 10 domande con almeno 3 risposte alternative.

2)      L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.


I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato Regioni.



FORMAZIONE DIRIGENTI


Il corso di formazione per Dirigenti è stato ridotto a 12 ore (rispetto alle 16 ore precedenti), ma è stato introdotto il modulo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

Nessuna variazione per quanto riguarda l’aggiornamento: 6 ore, periodicità quinquennale.



FORMAZIONE DATORE DI LAVORO


Il Nuovo Accordo Stato Regioni ha introdotto per la prima volta la formazione per Datori di Lavoro della durata di 16 ore.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.

I Datori di Lavoro dovranno svolgere questa formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato Regioni.

L’aggiornamento è previsto con periodicità quinquennale con durata minima di 6 ore. 

 


ORGANIZZAZIONE DEI CORSI


Il Soggetto Formatore deve predisporre il “progetto formativo”, ossia il documento che descrive l’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa. Il documento progettuale (o progetto formativo) dovrà riportare:

1.      Le specifiche del percorso formativo, ossia: obbiettivi e risultati attesi, articolazione oraria delle unità didattiche, contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

2.      Le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali), ossia: la strategia formativa e le metodologie didattiche, il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto, le azioni di tutoraggio, le azioni di tutoraggio.

3.      Le specifiche di controllo e verifica, ossia: le modalità di valutazione e monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento), le modalità e i criteri di verifica e valutazione dell’apprendimento.


Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è diminuito: da 35 a 30 e per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi deve essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo Statto Regioni del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso potrà essere tenuto un registro che potrà essere in formato cartaceo o elettronico.


In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico contenente i seguenti elementi minimi:

1.      Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto che eroga il corso.

2.      Dati del corso (tipologia e durata del modulo/moduli).

3.      Elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito.

4.      Luogo e data della verifica finale.

5.      Sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo.

6.      Esiti documentati dei risultati.


ATTESTATI FORMATIVI


Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), qualora il partecipante abbia frequentato il numero minimo di ore (pari al 90% del totale) e superato la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato che dovrà contenere almeno i seguenti dati:


1.      Denominazione del soggetto formatore.

2.      Dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale).

3.      Tipologia di corso con riferimento normativo e durata.

4.      Modalità di erogazione del corso.

5.      Firma del Legale Rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale.

6.      Data e luogo.


Questi attestati avranno validità su tutto il territorio nazionale.


FASCICOLO DEL CORSO


Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) del così detto “Fascicolo del Corso”. Questo insieme di documenti deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere:


1.      Dati anagrafici dei partecipanti.

2.      Registro presenze dei partecipanti con firme.

3.      Elenco dei docenti con firme.

4.      Progetto formativo e programma del corso.

5.      Verbale di verifica finale.


Il Nuovo Accordo Stato Regioni non legifera in merito ai corsi base e aggiornamento per: RLS, addetti al primo soccorso e addetti antincendio, per i quali non sono subentrate modifiche pertanto, determinate dall’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato Regioni e per lo svolgimento dei quali si continua a fare riferimento alle normative vigenti in merito.


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